Di seguito troverai il testo delle “condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” che ti preghiamo di caricare e leggere con attenzione.
Queste condizioni sono le stesse che ti verrà chiesto di sottoscrivere al momento della prenotazione del viaggio e disciplinano diritti e doveri di entrambe le parti (tour operator e cliente) in materia di viaggi organizzati.
Se qualcosa non dovesse essere chiaro non esitare a contattarci.
Siamo a tua disposizione per aiutarti nella comprensione e condivisione di quanto stabilito.
CONDIZIONI DI VENDITA - CONTRATTO DI VIAGGIO
1) PREMESSA
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, stipulato con riferimento ai prodotti di cui al presente catalogo (anche web) o a programmi fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto da tali normative contrattuali o che sia regolamentato da disposizioni di Legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla Legge 27 dicembre 1977, n°1084 - “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 - (d’ora innanzi brevemente “CCV”), nonché dagli artt. da 82 a 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 -“Codice del Consumo” - (d’ora innanzi brevemente D.Lgs. 206/05).
2) DEFINIZIONI
Nell’ambito del contratto di vendita di pacchetti turistici si intende per: a) Organizzatore: il soggetto indicato in contratto che realizza la combinazione degli elementi che compongono il pacchetto turistico e lo mette a disposizione per la vendita al Consumatore; b) Venditore: il soggetto (Agenzia di viaggio, od altro legittimato) che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici; c) Consumatore: l'acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico, che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio. L'Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
3) PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 84, D. Lgs. 206/05: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio…(omissis)…che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”
4) FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto, al momento della conferma da parte dell’Organizzatore della prenotazione, come precisato nella clausola seguente.
5) PRENOTAZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Consumatore. La conclusione del contratto tramite l’accettazione della prenotazione si intenderà perfezionata solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Consumatore eventualmente presso l’Agenzia di viaggi venditrice. L’Agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al Consumatore, ai sensi dell’art. 85, D. Lgs. 206/05, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1, n.3, “CCV”, oltre che di venditore ai sensi della precedente clausola 2) e dell’art. 83, D. Lgs. 206/05, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico, non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 206/05 (artt. 86, 87 e 88), in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dal Venditore al Consumatore nel corso delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. È ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all’aumento delle seguenti voci di costi: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tasso di cambio applicato. Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli aumenti dovranno essere documentati. Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti superiore al dieci per cento dell’originario ammontare del prezzo contrattuale, il Consumatore può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità della successiva clausola.
7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto da versare alla conferma della prenotazione o all’atto della richiesta impegnativa, nonchè la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo o programma fuori catalogo, o dall’opuscolo informativo o da qualunque altra comunicazione fatta pervenire al Consumatore. La misura dell’acconto non può comunque essere superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico (più eventuale costo del pettorale se richiesto, quote di iscrizione e assicurazioni facoltative se richieste). Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di Legge.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura superiore al dieci per cento come precisato nella precedente clausola 6; - modifica significativa di uno o più elementi del contratto, comunicata per iscritto dall’Organizzatore al Consumatore prima della partenza e non accettata dal Consumatore. Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un altro pacchetto turistico di valore equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, che dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta il rimborso. Il Consumatore dovrà comunicare la propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso inerente l’aumento del prezzo superiore al dieci per cento o la modifica significativa delle condizioni contrattuali; in mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al Consumatore che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si renda così inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dalla precedente clausola 7 ed oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o nel programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma della precedente clausola 8 (nelle modalità di cui al terzo comma della stessa clausola), sempre che l’annullamento non dipenda da fatto imputabile allo stesso Consumatore. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo. L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis, n. 5, cod. civ., il doppio di quanto effettivamente pagato dal Consumatore e materialmente incassato dall’Organizzatore, Tale obbligo non sussiste (ed il Consumatore ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto) qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: - forza maggiore o caso fortuito; - mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti purchè il Consumatore sia stato informato di tale circostanza almento venti giorni prima della data prevista per la partenza; - mancata accettazione da parte del Consumatore delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe debitore in caso di applicabilità di quanto previsto dall’ultimo capoverso della precedente clausola 8.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore; ove poi le prestazioni sostitutive fornite risultino di valore inferiore rispetto a quelle previste, l’Organizzatore dovrà rimborsare al Consumatore la relativa differenza. Qualora invece non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione alternativa predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore sarà tenuto a reperire e fornire al Consumatore, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, nonché a risarcirlo nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, salvo il risarcimento dell’ulteriore e comprovato danno.
11) SOSTITUZIONI
Il Consumatore che per ragioni sopravvenute si trovasse nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato può farsi sostituire da altra persona purché sussistano le seguenti condizioni: a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 89, D. Lgs. 206/05 e secondo le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nella successiva clausola 12; c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata preventivamente. Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) della presente clausola. Tuttavia l’Organizzatore non sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Consumatore dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni prescrittive fornite loro dall’Organizzatore nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di precisare con maggiore dettaglio, nel catalogo o nel programma fuori catalogo o in un qualunque altro supporto informativo da comunicare al Consumatore, le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte, in modo da permettere al Consumatore di avere una informativa pari a quanto quest’ultimo potrebbe desumere dalle classificazioni ufficiali in uso negli altri paesi.
14) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore nell’ipotesi di inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente dall’Organizzatore, sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che venga provato che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Tenuto conto dei danni riportati, l’Organizzatore farà il possibile per consentire al Consumatore la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno qualora l’inesatto adempimento del contratto sia a quest’ultimo imputabile. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate che regolamentano il presente contratto.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo recepito dagli artt. 1783 e seguenti cod. civ.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare, ai sensi dell’art. 13 “CCV”, l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” e di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno”.
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di Legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalle previsioni di cui alle precedenti clausole 14) e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore, o è dipesa dal fatto di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonché da caso fortuito o forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Il Consumatore, ai sensi dell’art. 98, D. Lgs. 206/05, deve denunciare per iscritto all’Organizzatore, sotto forma di reclamo, eventuali difformità e vizi del pacchetto turistico, nonché eventuali inadempienze organizzative, all’atto stesso del loro verificarsi, al fine di consentire all’Organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio. Il Consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza prevista dalla precedente clausola 16, al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato tempestivamente al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore. I diritti al risarcimento del danno alla persona e di quello diverso dal danno alla persona si prescrivono rispettivamente nel termine di tre anni (salvo il minor termine di cui all’art. 2951, cod.civ., per le prestazioni di trasporto) e di un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
18) GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Qualora il cliente partecipi a gare/manifestazioni sportive in veste di concorrente, anche quando sia espressamente previsto dal programma, lo fa dietro propria responsabilità e, quindi, a suo rischio e pericolo, esonerando fin d’ora l’organizzatore da qualsiasi responsabilità in proposito. Parimenti, la sottoscrizione del presente contratto comporta automaticamente l’accettazione delle norme regolamentari redatte dall’organizzatore della gara/manifestazione sportiva, che il partecipante dichiara di approvare senza riserve.
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Al momento della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’Organizzatore o del venditore, una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese relative a infortuni, spese mediche, di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, bagaglio. I relativi importi non sono compresi nelle quote di viaggio, salvo ove espressamente indicato.
20) PRIVACY
Il Consumatore autorizza l’Organizzatore al trattamento dei propri dati personali relativamente all’esecuzione del contratto soprindicato, includendo anche la pubblicazione nelle classifiche di gare/manifestazioni sportive. Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati per l’invio di materiale pubblicitario/informativo nonché all’utilizzo eventuale della propria immagine a mezzo supporto cartaceo e/o telematico.
21) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 100, D. Lgs. 206/05, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio del Consumatore nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 100, n. 5, D. Lgs. 206/05.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. da 17 a 31della “CCV”, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: n. 5, 1° comma; n. 7; n. 8; n. 9; n. 10; n. 11, 1° comma; n. 12; n. 16 e n. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
IMPORTANTE
MODALITA’ DI PAGAMENTO All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto (salvo se diversamente specificato sull'estratto conto inviato alla riconferma della prenotazione) un acconto pari al 25% della quota di partecipazione (più costo del volo se richiesto individualmente al di fuori del pacchetto base proposto, più costo del pettorale, quote di iscrizione e assicurazioni facoltative richieste). Il saldo dovrà essere versato (salvo se diversamente specificato sull'estratto conto inviato alla riconferma della prenotazione) 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni successive alle date sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
FATTURAZIONE L’organizzatore potrà emettere fattura a soggetto diverso dal Partecipante solo ed esclusivamente nel caso che i relativi pagamenti pervengano all’organizzatore dal soggetto a favore del quale la fattura viene richiesta. In ogni caso, la intestazione della fattura deve essere precisata prima della data di partenza del viaggio.
PENALI DI ANNULLAMENTO In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento delle eventuali spese sostenute e non rimborsabili (come ad esempio la stipula di assicurazioni, biglietteria aerea già emessa, ecc...). Qualora la cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Consumatore avvenga per cause diverse da quelle previste dalla clausola 8 delle Condizioni Generali di Contratto, il Consumatore è inoltre tenuto a versare a titolo di penale le somme qui di seguito riportate:
- Fino a 60 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
- Da 59 a 30 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi
- nei 29 giorni antecedenti la partenza e in caso di mancata partenza (no-show): 100% della quota di partecipazione e dei supplementi
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nessun rimborso spetta al cliente che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.
MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO L’Organizzatore può annullare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti indicato nel catalogo, dandone comunicazione scritta al cliente almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio.
INFORMAZIONI Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Ovunque Viaggi nelle veste di organizzatore. Si rende inoltre noto che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D. Lgs. 206/05 e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto. La Ovunque Viagi, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa.
Programma conforme alla Legge Regione Emilia Romagna n°31 del 14/6/1984.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Ovunque Agenzia Viaggi (MO)
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE 63 del 02/04/1998
COPERTURA ASSICURATIVA: Agenzia viaggi Ovunque in ottemperanza al d. lgs.n.111/95 é coperta dalla polizza per R.C. N° 2105500132989 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 38 del 06/02/2006. La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.